L'ADM fissa le regole sui pagamenti del gioco online: verifiche sull'intestazione dei conti, ricariche tracciabili e prelievi vietati nei punti vendita. (Immagine: Johner Images / Alamy)
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha adottato una nuova determinazione direttoriale sui pagamenti del gioco online. Il testo stabilisce quali strumenti i concessionari possono usare per ricaricare i conti di gioco, per far arrivare le vincite ai giocatori e per custodire il denaro di chi gioca.
Il provvedimento ha sei articoli e nasce dall'idea che ogni movimento di denaro debba essere riconducibile a una persona identificata, registrato e compatibile con le regole antiriciclaggio. Prima di scriverlo, l'ADM ha raccolto le osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia e della Guardia di Finanza.
Chi chiede un prelievo deve indicare un conto di pagamento o uno strumento tracciabile, come bonifico, addebito diretto, carta di pagamento o carta prepagata. Il conto o lo strumento deve essere intestato al titolare del conto di gioco. Prima di accreditare le somme il concessionario controlla che l'intestazione sia davvero quella, rivolgendosi anche ai prestatori di servizi di pagamento o chiedendo copia dei documenti necessari.
Se l'intestatario è un altro, il concessionario non paga e scrive al giocatore, invitandolo a indicare uno strumento idoneo. La determinazione vieta poi di restituire il denaro attraverso i punti vendita ricariche e gli altri punti vendita del gioco, anche quando fanno parte della rete fisica dello stesso concessionario. Il saldo del conto di gioco online, quindi, non si ritira in contanti al banco.
Per versare denaro sul conto di gioco valgono gli strumenti offerti da prestatori di servizi di pagamento italiani o europei che identificano chi paga e chi riceve e registrano data, importo e causale. Rientrano bonifici, addebiti diretti, carte di pagamento e carte prepagate. Con le autorizzazioni di legge e nel rispetto delle norme antiriciclaggio, questi strumenti non sono soggetti al tetto previsto per i contanti nei punti vendita ricariche.
Per gli altri strumenti di pagamento, come quelli ricaricabili con PIN o voucher, la determinazione fissa requisiti più stretti. Chi li acquista deve essere identificato e coincidere con il titolare del conto di gioco. Lo strumento serve solo a ricaricare quel conto, non può essere girato a terzi e l'operazione non si può modificare. L'operatore che lo emette presenta all'ADM una relazione asseverata da un esperto esterno di antiriciclaggio o di materia bancaria, e l'Agenzia la inoltra alla Guardia di Finanza e alla Banca d'Italia. Gli strumenti già in uso e conformi restano utilizzabili fino al 31 marzo 2027, data entro cui va consegnata la relazione. Se i requisiti mancano o la relazione risulta falsa, l'ADM sospende lo strumento e applica penali al concessionario.
Il limite di 100 euro a settimana per le ricariche in contanti o con strumenti non tracciabili arriva dal decreto legislativo 41 del 2024 sul riordino del gioco a distanza, e la determinazione non lo modifica. Il testo però chiede che ogni ricarica fatta in un punto vendita, in contanti o con gli altri strumenti, finisca nella contabilità del concessionario, direttamente o passando dalla contabilità del punto vendita. Serve anche a controllare che il tetto settimanale sia rispettato.
Le registrazioni devono restare separate in tre gruppi: strumenti ordinari, strumenti asseverati e contanti. L'ADM, inoltre, potrà verificare sul territorio come i concessionari usano gli strumenti asseverati.
I concessionari, cioè gli operatori con licenza ADM, custodiscono le somme dei giocatori su conti correnti bancari o postali dedicati e intestati alla società. Le coordinate di questi conti e degli strumenti usati per muovere il denaro e pagare le vincite vanno comunicate all'Agenzia.
La determinazione prevede anche l'uso di portafogli elettronici, purché gestiti da intermediari autorizzati e vigilati e comunicati in anticipo all'ADM. Il concessionario deve indicare la banca depositaria o tesoriera dove si trovano materialmente le somme dei giocatori, a cui rivolgersi come garante.

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