Respinto il ricorso di due operatori contro le regole del regime transitorio. Per i concessionari che non hanno fatto domanda per le nuove licenze, restano in vigore il divieto di acquisire nuovi clienti e l'obbligo di avviare la dismissione dell'attività. (Immagine: Casimiro / Alamy)
Il TAR Lazio ha confermato la legittimità delle regole imposte dall'ADM ai concessionari del gioco online che non hanno partecipato alla gara per le nuove licenze. Con la sentenza n. 10972 del 2026, pubblicata il 15 giugno, il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso di due operatori che contestavano la distinzione introdotta dall'Agenzia tra chi ha fatto domanda per le nuove concessioni e chi no.
Il cuore della questione è il regime transitorio che accompagna il passaggio al nuovo assetto concessorio, previsto dal decreto legislativo n. 41 del 2024. Le concessioni esistenti sono state prorogate tecnicamente fino alla conclusione della gara, ma l'ADM ha stabilito regole diverse per le due categorie di operatori: chi ha partecipato alla procedura può continuare a operare normalmente, chi non ha partecipato deve smettere di acquisire nuovi clienti, avviare la dismissione dell'attività e recedere dai rapporti con gli utenti.
Le due società ricorrenti sostenevano che questa distinzione violasse i principi di uguaglianza, libertà d'impresa e concorrenza. Aggiungevano di non aver partecipato alla gara non per scelta, ma perché impossibilitate da clausole del bando ritenute escludenti e già oggetto di contenzioso.
Il TAR non ha accolto nessuna delle due argomentazioni. I giudici hanno ritenuto che la differenza di trattamento sia giustificata dalla diversa situazione oggettiva: chi ha fatto domanda potrebbe continuare a operare se risulterà aggiudicatario, chi non l'ha fatta si trova in una condizione di "sicura cessazione del rapporto concessorio". Imporre a entrambi gli stessi obblighi di dismissione, hanno scritto i giudici, sarebbe irragionevole.
Il passaggio più netto della sentenza riguarda la richiesta degli operatori di distinguere tra chi ha scelto volontariamente di non partecipare e chi sostiene di esserne stato impedito da irregolarità del bando. Il TAR ha chiuso la porta: una simile distinzione si baserebbe su "elementi soggettivi e iniziative processuali dal risultato incerto", incompatibili con le esigenze di certezza che devono caratterizzare l'azione amministrativa nel gioco pubblico.
La sentenza richiama anche la decisione del Consiglio di Stato del novembre 2025, che aveva già respinto l'appello delle stesse società confermando la legittimità delle clausole della gara contestate. Per gli operatori che non hanno partecipato alla procedura, la strada verso l'uscita dal mercato è ora tracciata anche sul piano giurisdizionale.

Gli esperti di Casinos.com conoscono il gioco come pochi altri: formano un team specializzato che unisce competenza, passione e un’esperienza diretta maturata sia online che nei casinò reali.
Vai alla pagina dell'autore


