AGCOM archivia il procedimento sanzionatorio contro Meta sulla pubblicità del gioco online su Facebook. Esclusa la violazione del Decreto Dignità. (Immagine: stLegat / Alamy)
Nessuna violazione del divieto di pubblicità sul gioco con vincite in denaro. È questa la conclusione a cui è giunta l’AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che ha deciso di archiviare il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di Meta Platforms Ireland Limited in relazione ad alcuni contenuti presenti su Facebook.
L’indagine riguardava una presunta promozione indiretta di giochi online, ipoteticamente in contrasto con l’articolo 9 del Decreto Dignità, che vieta qualsiasi forma di comunicazione pubblicitaria legata al gambling.
Il procedimento era nato da una segnalazione della Guardia di Finanza, relativa a una pagina Facebook riconducibile a un tipster. Secondo gli accertamenti iniziali, la pagina ospitava post rivolti a una community di appassionati, con riferimenti a slot online e link a contenuti esterni trasmessi in live streaming su altre piattaforme.
Un elemento rivelatosi centrale nell’istruttoria riguarda però la natura dei contenuti: su Facebook non risultavano caricati video, ma esclusivamente collegamenti esterni che, al momento dei controlli, non erano più accessibili.
A seguito della contestazione formale notificata nel maggio 2025, Meta ha chiesto l’archiviazione del procedimento, sostenendo l’assenza di qualsiasi attività promozionale riconducibile alla piattaforma.
Secondo quanto evidenziato dalla società, i contenuti contestati erano materiale organico generato dagli utenti, senza alcuna forma di sponsorizzazione o inserzione pubblicitaria. Meta ha inoltre chiarito di non intrattenere rapporti commerciali con il titolare della pagina segnalata e di non aver ricavato alcun beneficio economico, né diretto né indiretto, dalla diffusione di tali contenuti.
In via prudenziale, subito dopo la notifica dell’AGCOM, l’accesso alla pagina da parte degli utenti italiani era stato comunque disabilitato.
Nel provvedimento finale, AGCOM ha escluso che i contenuti esaminati potessero essere qualificati come comunicazioni commerciali, anche in forma indiretta, a favore del gioco con vincite in denaro.
Determinante, secondo l’Autorità, è risultata l’assenza di qualsiasi vantaggio economico per Meta, nonché la mancanza di elementi che dimostrassero un’attività di promozione, selezione o valorizzazione dei contenuti da parte della piattaforma.
AGCOM ha inoltre ribadito l’applicabilità del regime di esenzione di responsabilità dell’hosting provider, richiamando sia la normativa europea sia il Digital Services Act. In assenza di una conoscenza preventiva dell’illecito e a fronte di un intervento tempestivo dopo la segnalazione, non può configurarsi una responsabilità in capo al prestatore del servizio.
Alla luce dell’istruttoria e in coerenza con precedenti orientamenti giurisprudenziali, AGCOM ha quindi stabilito che non sussistono i presupposti per configurare una violazione del Decreto Dignità, disponendo l’archiviazione definitiva del procedimento nei confronti di Meta Platforms Ireland Limited.
Il provvedimento potrà essere impugnato davanti al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica.

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