ADM chiarisce agli operatori del gioco online: i sottodomini sono ammessi solo come soluzione tecnica, resta l’obbligo del sito unico. (Immagine: Casimiro / Alamy)
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli interviene nuovamente sul tema delle concessioni per il gioco online e chiarisce il perimetro di utilizzo dei sottodomini nei siti dei concessionari. Il punto fermo resta l’unicità del sito di raccolta del gioco, ma viene ammesso un uso limitato dei sottodomini come modalità tecnica di accesso.
Il chiarimento arriva dopo il confronto avviato con gli operatori nel mese di dicembre e si inserisce nel quadro applicativo della nuova convenzione di concessione e delle Regole amministrative e tecniche adottate in attuazione del decreto di riordino del settore.
Alla base dell’impianto normativo rimane l’obbligo, per ciascun concessionario, di operare attraverso un solo sito internet, con dominio di primo livello nazionale “.it”, direttamente gestito e di proprietà del titolare della concessione. L’obiettivo della norma è evitare la proliferazione di siti collegati o paralleli e contrastare il fenomeno delle cosiddette “skin”, spesso affidate in passato a soggetti terzi.
In questa logica, ADM ha ribadito il divieto di apertura e gestione di ulteriori siti di raccolta del gioco riconducibili alla medesima concessione.
Nella fase iniziale di applicazione delle nuove regole, l’Agenzia aveva espresso una preferenza per architetture basate su sottocartelle, ritenendo che l’utilizzo dei sottodomini potesse prestarsi a elusioni del principio di unicità del sito. Un’impostazione che è stata successivamente approfondita sul piano tecnico.
A seguito di verifiche condotte insieme a Sogei e dell’analisi delle soluzioni adottate dai concessionari, ADM ha rilevato che l’uso dei sottodomini non comporta automaticamente la creazione di siti distinti o secondari. Da qui l’apertura alla possibilità di registrare sottodomini nei server DNS, purché restino funzionalmente collegati all’unico sito autorizzato.
L’utilizzo dei sottodomini non è libero. ADM ha stabilito che tali indirizzi dovranno essere dichiarati in sede di verifica di conformità da parte degli Organismi di Verifica e potranno essere attivati entro limiti ben definiti.
In particolare, è consentito al massimo un sottodominio per ciascuna tipologia di gioco, come scommesse sportive e ippiche, concorsi pronostici, betting exchange, virtual, giochi di abilità, giochi di sorte a quota fissa e bingo a distanza. Sono inoltre ammessi sottodomini dedicati al login o a funzioni esclusivamente informative, a condizione che non consentano in alcun modo la raccolta del gioco.
La posizione dell’Agenzia mantiene fermo l’impianto della riforma: un solo sito di gioco per ciascuna concessione, nessuna moltiplicazione di portali e piena tracciabilità dell’offerta.
I sottodomini vengono ammessi esclusivamente come strumenti tecnici di organizzazione dell’accesso, senza incidere sull’unicità del punto di raccolta.

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