ADM chiarisce le regole per i siti di gioco online: accesso consentito solo dal dominio principale .it e stop totale ai sottodomini e ai reindirizzamenti. (Immagine: Maxshoto / Alamy)
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) stringe la cornice regolatoria per il gioco online e mette nero su bianco un divieto che inciderà direttamente sull’architettura dei portali dei concessionari: niente più sottodomini, alias o indirizzi alternativi per accedere al sito autorizzato.
Con una circolare inviata a tutti gli operatori, ADM precisa come dovrà essere strutturata la nuova presenza web dei concessionari in vista del riordino previsto dal decreto legislativo 41/2024. L’indicazione chiave è semplice quanto perentoria: un unico dominio .it, di proprietà del concessionario e gestito direttamente, attraverso cui devono transitare tutte le attività di gioco.
Il riferimento normativo è l’articolo 6 del decreto, che richiede ai soggetti aggiudicatari di attivare un sito unico, correlato alla concessione e non utilizzabile da terzi, neanche all’interno dello stesso gruppo societario. Le Regole Tecniche adottate con la determinazione del 17 dicembre 2024 (n. 777860) rafforzano il concetto: il dominio principale deve essere un Top Level Domain “.it” registrato dal concessionario, senza eccezioni.
ADM chiarisce inoltre che, pur essendoci un semestre di transizione nel quale rimangono ancora valide alcune disposizioni tecniche del 2011, la parte riguardante il dominio web entra in vigore subito.
La circolare elimina ogni margine di interpretazione: non è consentito creare sottodomini che conducano allo stesso portale autorizzato, né utilizzare indirizzi di terzo o quarto livello come vie alternative di accesso. Nel caso di una concessione ipotetica “Alfa”, associata al dominio ufficiale www.alfa.it, non potrebbero essere utilizzati indirizzi come sport.alfa.it, calcio.sport.alfa.it o contogioco.sport.alfa.it, poiché rappresentano modalità d’accesso non più ammesse.
La stessa regola vale per i reindirizzamenti. ADM richiama le note del 28 ottobre e del 7 novembre 2025, con cui era già stato imposto di rimuovere ogni collegamento automatico verso il portale autorizzato. L’esempio citato è inequivocabile: non è permesso che digitando www.beta.it l’utente venga trasferito su www.alfa.it.
Il mancato rispetto delle disposizioni non è una formalità: l’atto di convenzione prevede penalità economiche rilevanti. La violazione dell’articolo 15, comma 4, comporta una sanzione compresa tra 10.000 e 100.000 euro.

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